La procedura la Registrazione EMAS
Le procedure per ottenere Registrazione EMAS e la Certificazione ISO 14001 sono indicate nello schema al lato.
Entrambi i sistemi richiedono la presenza di un organismo che attesti la validità e la corretta applicazione del S.G.A. all’interno dell’organizzazione.
L’adesione al Regolamento EMAS richiede anche al convalida della Dichiarazione Ambientale.
Per il Regolamento EMAS intervengono il Verificatore Ambientale e il Comitato Ecolabel ed Eco-audit, per l’ISO 14001 è prevista la certificazione da parte di un Organismo di Certificazione.

- Verificatore ambientale: individuo o gruppo di persone che ha la qualifica per esaminare le politiche, i programmi e i sistemi di gestione, le procedure di analisi o di audit e le dichiarazioni ambientali, di accertarne la conformità ai requisiti del regolamento EMAS e, in caso di accertamento positivo, convalidare la dichiarazione ambientale. Il verificatore deve essere accreditato dall’ORGANISMO NAZIONALE COMPETENTE che per l’Italia è il Comitato ECOLABEL ed l’ECOAUDIT, istituito con Regolamento 413/95, per l’esecuzione dei compiti previsti dai regolamenti comunitari 880/92/CEE (Ecolabel) e 1836/93/CEE (Ecoaudit o Emas).
- Organismo di certificazione: individuo o struttura che risultano possedere una struttura organizzativa e le capacità operative tali da poter attestare con un elevato grado di fiducia che i S.G.A. da essi valutati rispondano a specifiche norme internazionali e nazionali.
- Il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, istituito con Regolamento 413/95, è l’organismo competente italiano per l’esecuzione dei compiti previsti dai regolamenti comunitari CE/1980/2000 (Ecolabel – ex CE/880/92) e CE/761/2001 (EMAS- ex CE/1836/93). Il Comitato è articolato in due Sezioni (Ecolabel ed Emas Italia) ed è composto da rappresentanti dei Ministeri dell’ambiente, dell’industria, della sanità e del tesoro nominati con DM 12.11.96. Il Comitato si avvale del supporto tecnico dell’ANPA.